Nell'Albo Pretorio vengono pubblicati atti o altri documenti che richiedono pubblicità legale.
Dal 1° gennaio 2010 è obbligatoria la pubblicazione su internet, ma l'Albo Pretorio cartaceo ha validità legale fino al 31 dicembre 2010.
Vai all'
Albo pretorio (su sito esterno)
Legge 18-6-2009 n. 69
Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
[...]
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
Elenchi delibere anni precedenti
Consiglio 2009
Giunta 2009
Consiglio 2008
Giunta 2008
Consiglio 2007
Giunta 2007
Consiglio 2006
Giunta 2006