A seguito della legge 18-6-2009 n. 69 atti o altri documenti che richiedano pubblicità legale devono essere pubblicati sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (Albo pretorio online).
Secondo la circolare n° 1/2011 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Area 111- Stato Civile:
"a far data dal 1°Gennaio 2011, le pubblicazioni di matrimonio e l'avviso
contenente il sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, curati da parte delle amministrazioni comunali, dovranno avvenire solo ed esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune."
Secondo la circolare n° 13 datata 21 aprile 2011 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Area 111- Stato Civile "... la pubblicazione nell'albo pretorio, da effettuarsi necessariamente on line, con riguardo all'avviso sia di pubblicazioni di matrimonio, sia del sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome,
deve essere firmata, con firma digitale."
Per motivi tecnici le pubblicazioni di matrimonio vengono pubblicate all'Albo pretorio online
Modificabilità dei file
- anche se i file, una volta scaricati sul proprio computer, sono modificabili, le modifiche non possono essere salvate sul sito
- anche i file pdf sono modificabili, in genere anche se protetti
- la firma digitale permette di verificare che un file non sia stato modificato.
Documenti firmati digitalmente
In genere la firma digitale è di chi attesta la conformità all'originale, non dei firmatari dell'atto o documento.
I file firmati in formato
p7m possono essere aperti con diversi programmi, fra i quali:
Il file firmati contengono al loro interno il file non firmato nel formato originale, ad esempio
pdf.
NB: per l'apertura dei file non è necessario essere dotati di firma digitale, non è necessario usare la CRS (tessera sanitaria) e non è necessario autenticarsi sul sito, è sufficiente installare il software.
La legge prevede anche il formato
pdf firmato, visualizzabile come un normale pdf, ma contenente una o più firme digitali (vedere
www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html).
Legge 18-6-2009 n. 69
Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
[...]
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio